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Valutazione delle rimanenze finali – Cass. n. 19647/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - rimanenze - valutazione dei beni - Reddito di impresa - Rimanenze finali - Valore normale - Determinazione - Valore minore - Onere della prova - A carico del contribuente.

 

In tema di reddito di impresa, la valutazione delle rimanenze finali, piuttosto che al costo medio di produzione, al valore normale, inteso come minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, presuppone che di tale minor valore venga fornita la prova, il cui onere grava a carico del contribuente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19647 del 17/06/2022 (Rv. 664937 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2426, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

19647

2022