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Indicazione del codice fiscale attribuito prima del trasferimento all'estero – Cass. n. 19862/2022

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - notificazioni - variazioni e modificazioni dell'indirizzo - Competenza territoriale degli uffici - Individuazione - Società non residente in Italia - Reddito prodotto in Italia - Indicazione del codice fiscale attribuito prima del trasferimento all'estero - Rilevanza - Fondamento.

 

In tema di individuazione della competenza territoriale degli uffici finanziari, poiché l'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 indica nella buona fede e nella collaborazione i princìpi ai quali debbono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, costituisce comportamento contrario a tali princìpi la pretesa della società non residente in Italia che, dapprima, elegga un ufficio finanziario quale suo interlocutore italiano ai fini fiscali, versando le imposte ed indicando il codice fiscale collegato alla vecchia sede legale e, poi, contesti la competenza di tale ufficio ad effettuare i controlli e gli accertamenti relativi ai suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria italiana.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19862 del 20/06/2022 (Rv. 664940 - 01)

 

Corte

Cassazione

19862

2022