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Tassa di concessione governativa – Cass. n. 191897/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - tasse sulle concessioni governative - in genere - Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Incompatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

 

In tema di radiofonia mobile, la permanente assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003, non si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia, né con gli artt. 3 e 23 Cost., poiché la differenza tra le situazioni contrattuali degli utenti di servizi di telefonia in abbonamento, tenuti al pagamento della tassa, e quelli che abbiano stipulato un contratto con carta ricaricabile, non obbligati al pagamento, esclude l'irragionevolezza del diverso trattamento tributario ed è rispettata la riserva di legge prevista in materia di imposizione tributaria.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 19897 del 21/06/2022 (Rv. 665024 - 01)

 

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Cassazione

19897

2022