Skip to main content

Cessione di navi destinate ad attività commerciali – Cass. n. 24603/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni - Cessione di navi destinate ad attività commerciali - Esenzione ex art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Effettiva destinazione dell'imbarcazione ad uso da diporto - Nota di variazione tardiva - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di IVA, ove sia stata applicata l'esenzione dal tributo ai sensi dell'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente è tenuto a rettificare la fattura, con applicazione dell'imposta, una volta assunta la consapevolezza della destinazione dell'imbarcazione oggetto di cessione ad uso da diporto e non commerciale e, comunque, entro l'anno dalla scoperta di detta circostanza. (Nella specie, la S.C. ha respinto, con riferimento a interessi e sanzioni, il ricorso originariamente proposto dal contribuente, che, avendo appreso nel 2008 che l'imbarcazione ceduta era stata adibita ad attività da diporto, solo nel 2011 aveva provveduto allo storno delle fatture e al pagamento della relativa IVA).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24603 del 10/08/2022 (Rv. 665794 - 01)

 

Corte

Cassazione

24603

2022