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Danno alla salute - Criterio di liquidazione -Cass. n. 25274/2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Danno alla salute - Criterio di liquidazione - Art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla legge n. 124 del 2017 - Applicabilità nei giudizi in corso - Sussistenza - Eccezione - Applicabilità in caso di sentenza pubblicata pochi giorni dopo l'entrata in vigore della norma - Esclusione - Ragioni.

In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 l. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25274 del 10/11/2020 (Rv. 659581 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_133

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