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Liquidazione in via equitativa - Giudizio di diritto - Cass. n. 25017/2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione in via equitativa - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Conseguenze - Limiti all'appellabilità della decisione - Insussistenza.

L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25017 del 09/11/2020 (Rv. 659672 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Proc_Civ_art_114, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_113

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