Danno da lesione o perdita del rapporto parentale - Cass. n. 24689/2020
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Danno da lesione o perdita del rapporto parentale - Convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di sangue - Necessità - Esclusione - Unilateralità del rapporto di fratellanza - Rilevanza - Esclusione.
Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020 (Rv. 659848 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727