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Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Cass. n. 9857/2022

Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Lesione inferta all'integrità del nucleo affettivo - Danno alla salute - Pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - Duplicazione risarcitoria - Esclusione - Autonoma valutazione e liquidazione - Necessità.

 

In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022 (Rv. 664263 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059

 

Corte

Cassazione

9857

2022