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Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)

Invalidita' personale - permanente - Postumi macropermanenti - Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica - Automatismo risarcitorio - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Elevata percentuale di incapacità - Sufficienza - Esclusione - Prospettazione di elementi sulla base dei quali svolgere il giudizio prognostico presuntivo - Necessità.

Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali); tale danno può essere liquidato attraverso il ricorso alla prova presuntiva e non può essere riconosciuto in via automatica sulla mera base della elevata percentuale di invalidità permanente, richiedendosi in ogni caso la prospettazione di elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697