Risarcimento del danno - - valutazione e liquidazione - criteri equitativi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 01)
Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno alla persona - Liquidazione del danno morale - Tabelle Milanesi nelle versioni successive al 2008 - Criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e sofferenza soggettiva - Utilizzabilità - Limiti e condizioni.
In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico¬presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 (Rv. 668144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1226