Invalidità personale - Casalinga - Riduzione della capacità di lavoro domestico svolto a proprio favore - Danno patrimoniale - Configurabilità - Liquidazione - Criteri.
L'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20922 del 18/07/2023 (Rv. 668583 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226