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Circolazione stradale - sanzioni - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 10/03/2005

Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Violazioni del codice della strada - Notificazioni ai sensi dell'art. 201 del medesimo codice - Rinvio alle modalità previste dal codice di procedura civile - Art. 143 cod.proc.civ. - Applicabilità - Esclusione - Irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione - Art. 140 cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità.

In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell'art. 201 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall'archivio della M.T.C.T.o dal P.R.A. o dalla patente di guida, così escludendo l'ipotesi, prevista dall'art. 143 cod.proc.civ., che residenza, domicilio o dimora del destinatario possano rimanere sconosciuti. Conseguentemente, nel caso di irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione, la notificazione deve avvenire secondo le norme del codice di rito, come palesato dalla prima parte del medesimo comma terzo, e, quindi, con l'adempimento delle formalità di cui all'art. 140 cod.proc.civ..

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 10/03/2005