Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9355 del 09/05/2016
Convalida del provvedimento opposto per mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza - Ricorso per cassazione oltre il termine ex art. 327, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità - Impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., avverso il provvedimento di convalida per mancata comparizione dell'opponente ex art. 23, comma 5, della l. n. 689 del 1981, senza che sia invocabile il disposto di cui al comma 2 dell'art. 327 medesimo, dovendosi ritenere che questi abbia sempre sicura conoscenza del processo per averlo iniziato con il deposito del ricorso in opposizione, sicché, ove non abbia notizia, entro un ragionevole lasso di tempo, della fissazione dell'udienza, è tenuto ad attivarsi per conoscere gli sviluppi processuali del giudizio, usando la normale diligenza, come l'ordinamento - nel prevedere il suddetto termine di decadenza - gli impone.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9355 del 09/05/2016