Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016
Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Violazioni - Contestazione al trasgressore da parte della Consob - Termine di decadenza - Decorrenza - Dal momento dell'accertamento - Criteri - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto ed alle date delle operazioni, tanto più ove la violazione sia riferibile ad un tempo ben determinato e circoscritto. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, senza illustrarne le ragioni, aveva ritenuto la liceità della sanzione nonostante fossero decorsi oltre tre anni e mezzo dai fatti, per i quali la Consob aveva compiuto gli ultimi atti di indagine a distanza di oltre due anni dalla prima valutazione del materiale acquisito).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016