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Applicazione - ordinanza - procedimento – competenze - Violazione di cui agli artt. 2 e 3 l. n. 898 del 1986 -

Sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - procedimento – competenze - Violazione di cui agli artt. 2 e 3 l. n. 898 del 1986 - Competenza ad emettere l'ordinanza ingiunzione - Regioni - Esclusione - Eccezione - Riconducibilità a funzioni amministrative delegate - Fondamento - Fattispecie.

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. n. 898 del 1986, per indebita percezione di premi a carico del Fondo agricolo europeo mediante esposizione di dati e notizie false compete al Ministero delle risorse agricole (poi sostituito da quello delle politiche agricole), trattandosi di materia attribuita allo Stato e non alle Regioni, anche qualora spettino a queste ultime l'esame e l'accertamento dell'indebito conseguito, salvo il caso in cui gli illeciti contestati siano riconducibili a funzioni amministrative delegate alle stesse Regioni ex art. 4, comma 1, lett. c), della citata l. n. 898 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la competenza della Regione Marche a comminare la sanzione in questione, avendo l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cd. AGEA, organismo pagatore dello Stato di aiuti, contributi e premi comunitari finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, cd. FEAOG, delegato alla medesima Regione i compiti di autorizzazione del pagamento dei premi e di controllo amministrativo e materiale).

 Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4841 del 19/02/2019