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Sanzioni amministrative - applicazione – Cass. n. 4524/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - Abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Modifiche al regime sanzionatorio introdotte dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 - Applicazione retroattiva - Sanzione inflitta sulla base della cornice normativa previgente - Illegittimità - Ritenuta congruità della sanzione concretamente irrogata anche alla luce della normativa sopravvenuta più favorevole - Irrilevanza - Fondamento. Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - In genere.

In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale del 21 marzo 2019, n. 63, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.72 del 2015, deve trovare applicazione retroattiva "in mitius" il più favorevole regime sanzionatolo introdotto dal comma 3 dello stesso art. 6, sicché è illegittima la sanzione adottata sulla base della cornice normativa previgente quand'anche essa, nella misura concretamente inflitta, sia comunque contenuta all'interno dei limiti edittali previsti dalla normativa sopravvenuta più favorevole, e senza che assuma rilevanza, in senso contrario, il giudizio circa la congruità della sanzione effettivamente irrogata anche alla luce del trattamento sanzionatorio introdotto dalla nuova previsione normativa, atteso che la finalità rieducativa della sanzione di derivazione penale ed il rispetto dei principi di uguaglianza e proporzionalità, impongono di rivalutarne la misura alla luce dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4524 del 19/02/2021 (Rv. 660698 - 02)