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Produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta – Cass. n. 31108/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - istruttoria - Produzione di documenti da parte dell'Autorità opposta - Termine - Art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Natura perentoria - Esclusione - Tempestività della costituzione - Irrilevanza.

 

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo, non prevede particolari sanzioni processuali per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione fìssato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 31108 del 02/11/2021 (Rv. 662715 - 01)

 

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Cassazione

31108

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