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Tutela delle acque dall'inquinamento – Cass. n. 6351/2022

Sanzioni amministrative - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico autorizzato - Superamento dei valori - Limite - Violazione tabelle - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione - Esclusività.

 

L'art. 22 della l.n. 319 del 1976 (c.d. legge Merli) ha introdotto il principio (ripreso dal d.lgs. n. 152 del 1999, art.45) della personalità dell'autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell'autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui grava l'obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi; ne deriva che il titolare dell'autorizzazione è l'unico responsabile anche qualora il superamento dei predetti valori sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l'utilizzo dello scarico.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6351 del 25/02/2022 (Rv. 664051 - 01)

 

Corte

Cassazione

6351

2022