Sanzioni Consob irrogate per condotte di abuso di mercato – Cass. n. 4521/2022
Sanzioni amministrative - applicazione - cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Sanzioni Consob irrogate per condotte di abuso di mercato - Art. 187 bis comma 1 lett. a) T.U.F. - Natura penale alla stregua dei criteri "Engel" - Cedevolezza del giudicato rispetto allo "ius superveniens" recato dalla sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019 - Esclusione - Fondamento.
Le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per gli abusi di mercato, pur avendo natura sostanzialmente penale secondo i c.d. ”criteri Engel”, sono prive dei meccanismi che consentono allo ”ius superveniens” (derivante da nuova normativa o da pronuncia della Corte costituzionale) di infrangere il giudicato, non esistendo nel giudizio civile o amministrativo una figura analoga al giudice dell'esecuzione penale, avente la funzione di valutare gli incidenti processuali successivi al giudicato, e non potendosi utilizzare a tal fine lo strumento della revocazione della sentenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non rideterminabile, alla stregua della sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019, la sanzione inflitta per l'illecito amministrativo di cui all'art. 187 bis, comma 1, lettera a) del T.U.F., in quanto ormai coperta da giudicato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4521 del 11/02/2022 (Rv. 663829 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395