Renitenza a presentarsi all'audizione dinanzi alla Consob da parte dell'incolpato – Cass. n. 4521/2022
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - Sanzioni Consob - Procedimento amministrativo - Renitenza a presentarsi all'audizione dinanzi alla Consob da parte dell'incolpato - Sanzionabilità - Condizioni - Rilevanza della sentenza della Corte cost. di illegittimità parziale dell'art. 187 quinquiesdecies del T.U.F. - Tutela del diritto al silenzio con riferimento al tempo antecedente alla pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale.
L'art. 187 quinquiesdecies T.U.F., nella parte non dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte cost. n. 84 del 2021, va interpretato nel senso che la condotta consistente nel rifiuto di presentarsi all'audizione fissata dalla CONSOB, ovvero nell'adozione di manovre dilatorie miranti a rinviarne lo svolgimento, è sanzionabile in ogni caso se posta in essere in epoca successiva alla pubblicazione della suddetta sentenza; per contro, se anteriore, la stessa - rappresentando l'unico modo per sottrarsi all'alternativa tra rendere dichiarazioni potenzialmente autoaccusatorie o rischiare la sanzione per il rifiuto di renderle - non può essere sanzionata di per sé, ma va considerata una forma di legittimo esercizio del diritto al silenzio costituzionalmente garantito, a meno che non si sia concretizzata in comportamenti ingannevoli, fraudolenti o decettivi ulteriori rispetto alla mera mancata presentazione o alla mera richiesta di differimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4521 del 11/02/2022 (Rv. 663829 - 03)