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Responsabilità solidale sussidiaria della persona giuridica – Cass. n. 19751/2022

Sanzioni amministrative - in genere - Giudizio di opposizione a sanzioni amministrative - Responsabilità solidale sussidiaria della persona giuridica - Ente locale - illecito amministrativo commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente - Responsabilità del sindaco o degli organi politici di settore - Configurabilità- Limiti- Fattispecie.

 

In tema di riparto della responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e burocratici di un ente pubblico territoriale, ai sensi della l. n. 689 del 1981, la responsabilità dell'organo apicale rappresentativo sussiste solo qualora non sia individuabile all'interno dell'ente un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità del Sindaco in un caso di scarico di liquami priva di rinnovo provinciale di autorizzazione, pur sussistendo nell'ambito della stessa amministrazione comunale un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento di questo tipo di compito, dotata di autonomia decisionale e di spesa).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19751 del 20/06/2022 (Rv. 665003 - 01)

 

Corte

Cassazione

19751

2022