Valutazione del giudice di merito in ordine alle proporzioni della soccombenza reciproca - Sindacato di legittimità - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
2149
2014