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Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - ingiunzione – Cass. n. 9807/2015

Somma capitale, interessi e spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo - Pagamento - Precetto - Intimazione al debitore per le spese di notifica del decreto - Ammissibilità - Esclusione - Recupero di tali spese - Azione ordinaria - Necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015

Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

9807

2015