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Spese giudiziali civili - distrazione delle spese – Cass. n. 1301/2012

Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. - Ammissibilità.

In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

1301

2012