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Distrazione delle spese - Sufficienza della dichiarazione del difensore - Sindacato del giudice - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8436 del 26/03/2019

Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Sufficienza della dichiarazione del difensore - Sindacato del giudice - Esclusione - Natura del rapporto tra difensore distrattario e parte soccombente - Compensazione tra il credito di quest'ultima verso la parte vittoriosa e quello del distrattario - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8436 del 26/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_093