Spese giudiziali civili - L. n. 89 del 2001 - procedimento camerale per il riconoscimento dell'equo indennizzo - artt. 91 ss. c.p.c. - applicabilità - Cass. n. 6015/2019
Spese giudiziali civili - in genere l. n. 89 del 2001 - procedimento camerale per il riconoscimento dell'equo indennizzo - artt. 91 ss. c.p.c. - applicabilità - fondamento - tabella applicabile. convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole
Il giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6015 del 28/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_091, Spese giudiziali civili
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