Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del diritto di impugnazione - spese giudiziali civili - Cass. n. 5725/2019
Spese giudiziali civili - di cassazione - in genere - Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Abuso del diritto di impugnazione - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità aggravata - lite temeraria - In genere.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., può costituire abuso del diritto di impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che ne esclude la invocabilità; in tali ipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha condannato la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, della somma equitativamente determinata, pari, all'incirca, alla metà del massimo dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, per aver proposto ricorso fondato su motivi in parte palesemente inammissibili, in quanto tendenti ad ottenere una rivalutazione del merito della controversia, ed in parte manifestamente infondati, segnatamente con riferimento alla censura relativa alla possibilità di attribuire efficacia confessoria alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096
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