Spese giudiziali civili - compensazione - Condizioni - Regime introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 - Decisione della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Incidenza.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_092
compensazione delle spese di lite