Condanna alle spese - avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019
Spese giudiziali civili - condanna alle spese - avvocato che eserciti la difesa personale ex art. 86 c.p.c. - diritto alla liquidazione di diritti ed onorari - sussistenza - fattispecie.
La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del merito, accolta l'opposizione spiegata personalmente dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva espletata in favore del cliente, ammesso a patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso di regolare le spese dell'opposizione, adottando la formula "nulla per spese").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_086, Cod_Proc_Civ_art_091
nulla per spese