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Spese giudiziali civili - Privilegio ex art_ 2770 c.c. – Cass n. 3020/2020

Spese di giustizia - Utilità per la massa - Valutazione del giudice - Attitudine potenziale - Rilevanza.

Il disposto dell'art_ 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3020 del 10/02/2020 (Rv. 657068 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2770

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