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Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore – Cass. n. 19989/2021

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - D.m. n. 55 del 2014 - Applicabilità alle liquidazioni giudiziali successive alla sua entrata in vigore - Prestazioni effettuate nel precedente grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei nuovi parametri - Condizioni.

 

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 (Rv. 661839 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336

 

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