Liquidazione del compenso in favore del difensore – Cass. n. 35513/2021
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - pubblico ministero -patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Legittimazione attiva - Ufficio del P.M. - Sussistenza - Condanna alle spese - Esclusione - Fondamento.
In tema di opposizione alla liquidazione del compenso in favore del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'ufficio del P.M., benché - come nella specie - abbia attivato il relativo procedimento, non può comunque essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell'attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli esercitati dalle parti, di natura meramente processuale, svolti per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35513 del 19/11/2021 (Rv. 663069 - 01)