Skip to main content

Incertezza giurisprudenziale sulla questione di lite – Cass. n. 7992/2022

Spese giudiziali civili - compensazione - in genere - "Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Nozione - Incertezza giurisprudenziale sulla questione di lite - Inclusione - Condizioni.

 

L'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche Soggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022 (Rv. 664429 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092

 

Corte

Cassazione

7992

2022