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Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo – Cass. n. 7231/2022

Spese giudiziali civili - esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - mobili - crediti e cose dovute dal terzo - Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Spese di registrazione dell'ordinanza - Inclusione - Conseguenze - Inammissibilità di azioni per ottenere un ulteriore titolo per le spese - Possibilità di recupero dal debitore principale - Sussistenza - Ragioni.

 

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il giudice dell'esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato, oltre che dei crediti e delle spese del processo, del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate al creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., con conseguente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione; qualora l'importo dovuto per tali spese - oggetto di esplicita o comunque univoca statuizione dell'ordinanza di assegnazione - non possa essere così recuperato, esso potrà fare residualmente capo al debitore originario, tenuto, per principio generale, a rifondere al creditore le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7231 del 04/03/2022 (Rv. 664442 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_095

 

Corte

Cassazione

7231

2022