Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Citazione in appello dell'avvocato antistatario - Condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado - Ammissibilità - Condanna alle spese del giudizio d'appello in solido con la parte assistita - Esclusione - Fondamento.
L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022 (Rv. 664078 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_339
Corte
Cassazione
6225
2022