Spese giudiziali civili - compensazione - Liquidazione spettanze all'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio - Opposizione - Accoglimento - Mancato svolgimento di attività difensiva dell'intimato - Ministero della Giustizia - Giusto motivo per la compensazione delle spese - Esclusione - Principio di soccombenza - Applicazione.
Nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5255 del 17/02/2022 (Rv. 663972 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092
Corte
Cassazione
5255
2022