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Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata – Cass. n. 18676/2022

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione Art. 95 c.p.c. - Limiti e criteri - Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata - Inefficacia del pignoramento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nell'affermare il suesteso principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che lo aveva ritenuto non derogato, con riguardo al pignoramento negativo occorso nella specie, da un diverso accordo tra le parti in merito alla regolazione delle spese, sul presupposto che il mero scambio di corrispondenza tra le stesse non valesse ad integrare la prova del suddetto accordo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022 (Rv. 665200 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_310, Cod_Proc_Civ_art_481, Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_632

 

Corte

Cassazione

18676

2022