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ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20341 del 28/09/2010

Immobile sottoposto ad esecuzione - Locazione stipulata dal custode, dietro autorizzazione del giudice - Durata entro i limiti temporali della procedura esecutiva - Necessità - Opponibilità all'acquirente "in executivis" - Esclusione.

La locazione stipulata dal custode giudiziario, a tal fine autorizzato dal giudice, di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata, è contratto la cui durata risulta "naturaliter" contenuta nei limiti della procedura concorsuale, non potendo essere opposta a colui che abbia acquistato il bene a seguito di vendita forzata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20341 del 28/09/2010