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Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10198 del 10/05/2011

Foro della residenza del terzo debitore ex art. 26 cod. proc. civ. - Banca d'Italia - Criteri di applicazione di detto foro - Individuazione del luogo della sede legale e del rapporto tra il terzo ed il debitore - Esclusione - Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità - Necessità - Servizio di tesoreria per la provincia in cui è domiciliato il creditore - Rilevanza - Fondamento.

Nell'espropriazione presso terzi di crediti, la competenza per territorio - da determinarsi in base alla residenza del "debitor debitoris" - nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia va individuata tenuto conto che essa gestisce la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il Ministero dell'Economia e delle Finanze); per la ricerca di tale sede agli effetti dell'art. 543 cod. proc. civ., trovano invero inderogabile applicazione le norme della pubblica contabilità, che assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, cod. civ., 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 278, primo comma, lett. d), 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, proprio al giudice del luogo in cui ha sede la predetta Sezione di Tesoreria; alla concreta dotazione di provvista per i pagamenti, deve, infatti, escludersi ogni rilevanza, sul piano della competenza, la quale va così individuata, sia per la cognizione di domande di pagamento che per l'accertamento dell'obbligo del terzo di effettuare, come delegato "ex lege", il pagamento di un debito della stessa P.A., nella medesima sede, la Sezione di Tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10198 del 10/05/2011