Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Creditore, anche intervenuto
Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Creditore, anche intervenuto - Litisconsorte necessario nell'opposizione agli atti esecutivi' - Pretermissione - Mancato rilievo nei gradi di merito - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Conseguenze - Rimessione al giudice ex art. 383, terzo comma, cod. proc. Civ. - Nelle opposizioni agli atti esecutivi sono litisconsorti necessari tutti i creditori, compresi gli intervenuti, atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia con riferimento alla distribuzione della somma ricavata. Ne consegue che la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario, qualora non abbia formato oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito, deve essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità con conseguente rimessione, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. Civ., della causa al giudice che l'ha pronunciata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011
Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi -
Creditore, anche intervenuto - Litisconsorte necessario nell'opposizione agli atti esecutivi - Pretermissione - Mancato rilievo nei gradi di merito - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Conseguenze - Rimessione al giudice ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. - Nelle opposizioni agli atti esecutivi sono litisconsorti necessari tutti i creditori, compresi gli intervenuti, atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascun atto esecutivo, in quanto idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua conclusione, sia con riferimento alla distribuzione della somma ricavata. Ne consegue che la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario, qualora non abbia formato oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito, deve essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità con conseguente rimessione, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., della causa al giudice che l'ha pronunciata. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. 774/95 r.g.e. del Tribunale di Bari, intentata ai danni di Turistalia srl in liquidazione e ad istanza di Servizi Immobiliari Banche - S.I.B. spa quale mandataria di Sanpaolo IMI spa, il bene staggito, originariamente stimato e posto in vendita per il prezzo base di Euro 3.450.000, dopo diversi ribassi viene rimesso in vendita agli incanti per il prezzo di Euro 1.413.120 per la data del 10.11.05 da parte del notaio delegato; avutasi l'aggiudicazione in favore della FA.T.A. srl per il prezzo di Euro 1.420.120, tuttavia, la debitrice dispiega una prima opposizione agli atti esecutivi, con ricorso dep. il 15.11.05, con cui si duole dell'illegittimità della rifissazione della vendita al quinto incanto; e, vistasi rigettare anche un'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 586 c.p.c., fondata sull'intervenuto annullamento del vincolo archeologico gravante sull'immobile al momento della stima, impugna con separato ricorso il relativo provvedimento del g.e. in data 7.2.06.
1.2. Il Tribunale di Bari, riunite le due opposizioni, con sentenza n. 2005/08 pubbl. il 2.9.08 le rigetta, ritenendo: la prima inammissibile - perché da dispiegarsi contro il provvedimento che disponeva il quinto incanto e non contro la successiva aggiudicazione o infondata, perché il codice non impedisce la reiterazione delle fissazioni; la seconda infondata, perché la sentenza del TAR di annullamento del vincolo, oltre che successiva all'ordinanza di fissazione, è relativa a vizi di forma e non di merito - tanto che non si può escludere la reiterazione del vincolo in base ad un provvedimento correttamente motivato - e non è passata in giudicato;
e comunque perché della pendenza del giudizio di annullamento si era già adeguatamente tenuto conto nella determinazione del prezzo a base d' asta.
1.3. Nel frattempo, a seguito della richiamata aggiudicazione, l'esecutata Turistalia srl in liquidazione impugna dapprima con reclamo ex art. 591-ter il provvedimento, reso dal notaio delegato alla vendita dell' immobile pignorato, di autorizzazione all'assunzione di debito ai sensi degli artt. 508 e 585 c.p.c. sull'istanza congiunta dell'aggiudicataria FA.T.A. srl e della creditrice procedente Servizi Immobiliari Banche - S.I.B. spa dep. il 22.12.05; e, successivamente, la medesima debitrice propone ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del g.e. di rigetto del reclamo, deducendo l'incompatibilità tra la normativa speciale del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, commi 4 e 5 in tema di credito fondiario e quella applicata dal notaio delegato, come pure la violazione dei termini per il pagamento del prezzo fissati nel bando; nel corso del giudizio di merito, la Turistalia deduce altresì l'incompatibilità della qualità di cessionaria del credito, rivestita dall'aggiudicataria in base a documento da poco venuto a sua conoscenza, e quella di cessionaria del credito.
1.4. All'esito della contestazione delle avverse pretese da parte della sola controparte cui il ricorso risulta notificato, il Tribunale di Bari rigetta l'opposizione con sentenza n. 2007/08, pubbl. il 2.9.08, ritenendo che le due normative invocate operano su piani diversi e sono quindi perfettamente tra loro compatibili.
2. Contro le sentenze di cui ai punti 1.2 e 1.4 la Turistalia srl in liquidazione propone due distinti ricorsi, notificandoli all'aggiudicataria ed alla procedente e conseguendone rispettivamente iscrizione ai nn. 207/09 e 196/09 r.g. di questa Corte, affidandosi, per il primo, a due motivi e, per il secondo, ad altrettanti; resiste con separati controricorsi la FA.T.A. s.r.l. e, per l'udienza pubblica del 25.1.11, le parti, pur comparendo per la discussione, presentano memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In via preliminare, i due ricorsi - quello iscr. al n. 196/09 r.g., dispiegato avverso la sentenza n. 2007/08 del Tribunale di Bari, nonché quello iscr. al n. 207/09 r.g., dispiegato contro quella n. 2005/08 del medesimo ufficio - vanno riunite, per identità soggettiva e comunque per evidente connessione oggettiva, in quanto relativi ad atti tra loro successivi del medesimo processo esecutivo immobiliare; ed al riguardo si osserva:
3.1. che, quanto al secondo ricorso (iscritto al n. 207/09 r.g., ma relativo ad atti processuali logicamente e cronologicamente antecedenti a quelli oggetto dell'altro), relativo all'aggiudicazione del bene staggito, la Turistalia srl:
3.1.1. lamenta violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, nn. 3 e 5 con riferimento agli artt. 591, 617 e 586 c.p.c.; deduce al riguardo che la stessa strutturazione in fasi del processo esecutivo abilita all'impugnazione dell'aggiudicazione anche senza avere impugnato il precedente bando; comunque, nel merito, argomenta nel senso che dopo il secondo incanto è necessaria l'estinzione del processo esecutivo, a tutela dell'interesse del debitore a non vedersi espropriato il bene a prezzi irrisori ed in analogia con l'esecuzione esattoriale;
formula due quesiti su pretesi vizi di violazione di legge;
3.1.2. si duole dell'omessa, carente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento all'art. 586 c.p.c. argomentando nel senso che, a seguito del venir meno del vincolo archeologico, oltretutto con sentenza passata in giudicato, sarebbe stata necessaria una motivazione effettiva sulla mancanza di conseguenze sul prezzo, fissato per il quinto incanto in Euro 1.413.120, soprattutto dinanzi al prezzo base originario di Euro 3.450.000; e formula un quesito sotto il profilo del vizio di motivazione;
3.1.3. si vede eccepire dalla FA.T.A. l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto la sentenza è stata notificata il 15.10.08 e la notifica del ricorso si è avuta il 15.12.08;
3.1.4. si vede ribattere in controricorso l'infondatezza del primo motivo, perché l'aggiudicazione è incensurabile per vizi dell'ordinanza che dispone la vendita, perché è sempre possibile rifissare più di una volta l'incanto e la disciplina esattoriale non può essere - in quanto speciale applicata analogicamente;
3.1.5. si vede opporre in controricorso l'inammissibilità o l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, perché vi è corretta motivazione nel merito su almeno quattro distinti profili, con valutazione incensurabile in cassazione e comunque discrezionale del giudice dell'esecuzione;
3.2. che, quanto al primo ricorso (iscritto al n. 196/09 r.g., ma relativo ad atti processuali logicamente e cronologicamente successivi a quelli oggetto dell'altro), relativo all'autorizzazione all'assunzione del debito ipotecario, la Turistalia srl:
3.2.1. adduce un primo motivo, di violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 508, 585 e 587 c.p.c. e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41: ed al riguardo argomenta per la specialità della disciplina del credito fondiario, per cui prevale in caso di contrasto con la quella codicistica; sostiene che è si possibile il subentro diretto nella posizione contrattuale dell'espropriato senza autorizzazione del giudice, ma a specifiche condizioni, secondo una previsione da qualificarsi speciale, unica ad applicarsi alla fattispecie; deduce che comunque l'aggiudicatario avrebbe dovuto versare il prezzo nei termini fissati nel bando o D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 41, comma 4; formula un quesito soltanto in ordine all'applicabilità esclusiva della disciplina fondiaria, sia pure articolato in subordine ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4;
3.2.2. si duole di violazione di legge (art. 112 c.p.c.) per omessa pronuncia sulla lamentata incompatibilità - provata con documento che si dice formato il 24.10.05 ma prodotto il 3.3.06 - della cessione di credito con l'assunzione di debito, dovendo qualificarsi estinto il credito per confusione;
3.2.3. si vede opporre dalla controricorrente: l'inammissibilità del ricorso, in quanto la sentenza è stata notificata il 15.10.08 e la notifica del ricorso si è avuta il 15.12.08, come pure perché il debitore non ha interesse al giudizio sui rapporti tra aggiudicataria e creditore ipotecario-fondiario;
- l'inammissibilità del primo motivo quanto a vizio della motivazione, oltretutto in carenza di quesito; quanto a violazione di legge, perché manca anche nel quesito l'indicazione della ratio della incompatibilità; l'infondatezza del primo motivo in punto di violazione di legge, perché la normativa speciale introduce una facoltà aggiuntiva, meramente potestativa per l'aggiudicatario e svincolata da ogni intervento del g.e.;
l'inammissibilità e l'infondatezza del primo motivo se riferito all'art. 360 c.p.c., n. 4 per identiche ragioni;
l'inammissibilità od infondatezza del secondo motivo, essendo stato soltanto all'ud. 5.12.06 (e in difetto del pur necessario ius postulandi) dedotto il motivo nuovo di doglianza relativo all'incompatibilità tra cessione (che poi si è perfezionata soltanto il 3.3.06) ed assunzione; ed essendo comunque equiparata l'assunzione del debito alla compensazione con il credito ipotecario dell'aggiudicatario.
4. In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità per tardività, dispiegata dalla controricorrente in entrambi i controricorsi, non è fondata: in relazione alla dedotta data di notifica della sentenza impugnata, cioè il 15.10.08, va rilevato che il sessantesimo giorno scadeva si il 14.12.08, ma che tale data cadeva di domenica. Del resto, la stessa controricorrente, in ciascuna delle due memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c., rinuncia alla relativa eccezione, riconoscendone l'infondatezza proprio sotto questo profilo.
5. Ciò posto, dall'esame degli atti e precisamente dal provvedimento - del 27.12.05, di autorizzazione all'assunzione del debito (nella quinta facciata interpolata o seguente la pagina la pagina 15 del ricorso della Turistalia srl iscr. al n. 196/09 r.g., tredicesimo rigo dal termine) - del notaio delegato reso oggetto mediato del ricorso n. 196/09 r.g., risulta che altro creditore intervenuto - benché in via chirograria nella procedura esecutiva immobiliare in cui sono stati resi tutti i provvedimenti impugnati con le sentenze oggetto dei presenti ricorsi è, appunto alla data in cui è stato reso il provvedimento di autorizzazione all'assunzione del debito e quindi in tempo successivo all'adozione di tutti i provvedimenti impugnati con le opposizioni decise con le sentenze qui impugnate, la Banca Popolare di Bari.
Orbene, nelle opposizioni agli atti esecutivi sono litisconsorti necessari tutti i creditori, compresi gli intervenuti (per tutte e fra le più recenti, cfr. Cass. 5 gennaio 1996 n. 47, Cass. 15 maggio 2007 n. 11187), atteso il loro evidente interesse alla regolarità di ciascuno degli atti esecutivi, siccome idoneo a determinare un diverso esito della procedura, sia in ordine alla sua stessa conclusione, sia (pianto alla loro eventuale singola partecipazione alla distribuzione fu della somma ricavata.
La pretermissione di uno di loro comporta che le sentenze oggi impugnate sono state inutili ter da trae: la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nel giudizio di merito e non è stata ivi mai riscontrata, deve essere rilevata d'ufficio da questo giudice di legittimità, con rimessione, in applicazione della norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3, della causa al giudice di primo - e, in questo caso, di unico - grado che ha pronunciato dette sentenze (giurisprudenza costante; da ultimo, v. Cass. 29 settembre 2003 n. 14463, Cass. 29 settembre 2004 n. 19652) e cioè, nel caso di specie, al Tribunale di Bari, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, compreso quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi iscritti al n. 196/09 ed al n. 207/09 r.g., dispiegati rispettivamente avverso le sentenze n. 2007/08 e n. 2005/08 del Tribunale di Bari; cassa le impugnate sentenze e rimette le parti al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c., anche per le spese del giudizio, compreso quello di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011
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