Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - in genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17802 del 30/08/2011
Decreto ingiuntivo - Notificazione - A soggetto diverso dall'ingiunto - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni.
Quando il decreto ingiuntivo venga notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ovvero quando si versi in situazione di omonimia o di particolare ambiguità in ordine all'identità del debitore ingiunto, la mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., da parte del soggetto "terzo" rispetto alle parti reali del rapporto obbligatorio, non preclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. con la quale si intenda contestare non il fatto costitutivo del credito, ma la qualità di parte del destinatario della notificazione del decreto ingiuntivo ovvero la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento e quella nei cui confronti ha effettuato la notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17802 del 30/08/2011