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Immobiliare - Provvedimenti pronunciati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. – Cass. 12238/2019

Ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo - Natura decisoria - Esclusione - Inammissibilità del ricorso ordinario e straordinario per cassazione. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità).

L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019 (Rv. 653893 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 591.2 – Delega delle operazioni di vendita

Cod. Proc. Civ. art. 591.3 – Ricorso al giudice dell’esecuzione

Cod. Proc. Civ. art. 617 – Forma dell’opposizione

Cod. Proc. Civ. art. 669.13 – Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso