Contestazioni - Opposizione al precetto intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione - Necessità.
Le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11191 del 23/04/2019 (Rv. 653797 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_615