Esecuzione forzata - opposizioni - Procedura esecutiva immobiliare - Compenso dell'ausiliario della vendita - Opposizione - Mancata notifica del decreto di liquidazione al debitore esecutato – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10060 del 10/04/
Diritto al giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost. - Contenuto - Fattispecie.
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - In genere.
L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato dall'ausiliario alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare deve essere notificata al debitore esecutato, in quanto questi è il soggetto che subisce gli effetti giuridici del decreto impugnato, dovendo trovare applicazione il principio per cui il diritto al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., deve essere soddisfatto con il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni giuridicamente protette. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del giudizio e dell'ordinanza emessa a seguito di ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, non notificato all'esecutato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10060 del 10/04/2019 (Rv. 653492 - 01)