Somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato - Assegnazione al creditore esecutante - Sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore -
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato - Assegnazione al creditore esecutante - Sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - Ritardo nel pagamento del terzo pignorato - Applicabilità dell'art. 1224 c.c. - Condizioni.
A seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente; ne deriva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e non a quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove il creditore procedente dimostri di aver subito un danno ulteriore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6957 del 11/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Civ_art_1224, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_552