Skip to main content

Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30323 del 21/11/2019 (Rv. 656147 - 01)

Debitore esecutato - Compensazione - Credito illiquido certamente superiore a quello di controparte - Opponibilità al creditore esecutante -Conseguente sospensione dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è consentito al debitore dedurre in compensazione un suo controcredito, anche se illiquido, ma di importo certamente superiore al credito opposto, la cui sussistenza ed entità potrà essere accertata dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo, peraltro, in tale eventualità, non potrà disporre la sospensione dell'esecuzione nelle more del giudizio medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30323 del 21/11/2019 (Rv. 656147 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1243, Cod_Proc_Civ_art_615