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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019 (Rv. 656163 - 01)

Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione davanti al giudice competente - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Statuizione sulle spese - Irrilevanza.

In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019 (Rv. 656163 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_091