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Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 (Rv. 656589 - 01)

Opposizione all'esecuzione -Sopravvenuta caducazione del titolo - Rilievo d'ufficio indipendente dai motivi di opposizione -Cessazione della materia del contendere - Conseguente accoglimento dell'opposizione e regolazione delle spese processuali secondo soccombenza - Esclusione - Ricorso al criterio della soccombenza virtuale - Necessità.

In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 (Rv. 656589 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_091

ESECUZIONE FORZATA

OPPOSIZIONI