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Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - vendita - a mezzo commissionario e tramite istituti di vendita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9048 del 18/05/2020 (Rv. 657833 - 01)

Istituto di vendite giudiziarie - Attività di asporto e custodia di beni mobili - Liquidazione di compensi e spese in base al d.m. n. 109 del 1997 - Sussistenza - Applicabilità del d.m. n. 80 del 2009 - Esclusione - Ragioni.

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso In genere.

La liquidazione dei compensi e delle spese spettanti agli Istituti di Vendite Giudiziarie per le attività ad essi attribuite (tra cui la custodia, il trasporto e la vendita dei beni mobili pignorati) è regolata esclusivamente ed interamente dalle disposizioni del d.m. n. 109 del 1997, sicché non può trovare applicazione, neppure parziale, il d.m. n. 80 del 2009 che disciplina, invece, i compensi spettanti agli altri soggetti, diversi dai predetti istituti, nominati custodi dei beni pignorati in sostituzione del debitore ai sensi dell'art. 520, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9048 del 18/05/2020 (Rv. 657833 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_520