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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi – Cass. n. 10820/2020

Fallimento del debitore esecutato successivo all'ordinanza di assegnazione -

Perdita di efficacia della detta ordinanza e cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione - Esclusione - Pagamenti eseguiti in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione - Irrilevanza.

Nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione "ipso iure" della materia del contendere nel detto giudizio di opposizione, dal cui oggetto, peraltro, esula la valutazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., in considerazione del momento nel quale vennero posti in essere, degli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10820 del 05/06/2020 (Rv. 657965 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_617,

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